BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SERVIZI TECNICI CONNESSI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN TORTONA – FASI DA F-V A F-IX.
CUP:D36D09000040005 — CIG N. 5542039B40

Termine ricevimento offerte: 14.04.2014 – ore 12,00 | Apertura offerte: 15.04.2014 – ore 9,00


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Allegato A Vasca F Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico
Contratto Disciplinare
Indice ISTAT
Tortona F st 1 pa 83 da 100 bando albo
Tortona F st 2 pa 83 da 100 disciplinare
Tortona F st A pa 83 da 100 dich offerente
Tortona F st B pa 83 da 100 dich b c
Tortona F st C pa 83 da 100 dich consorziato
Tortona F st D pa 83 da 100 dich ausiliario
Tortona F st E pa 83 da 100 elenco servizi
Tortona F st O pa 83 da 100 offerta
Progetto Preliminare
Progetto Definitivo

Novi Ligure 24 marzo 2014

Il Dirigente
Ing. Andrea Firpo

QUESITI SUL BANDO E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

QUESITO:
Il quesito riguarda il periodo temporale (decennio) da considerarsi per il soddisfacimento del requisito “Servizi tecnici di cui all’art. 252 del DPR 207/2010”.
“Con riferimento quanto riportato nel Disciplinare di gara, Parte prima, art. 2, p.to 2.3, lett. b), relativamente alla condizione di soddisfacimento del requisito “Servizi tecnici di cui all’art. 252 del DPR 207/2010” svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, considerando che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato nel mese di marzo 2014, il periodo di riferimento per il sopracitato requisito si estenderebbe nel decennio aprile 2004 – marzo 2014. Al fine del soddisfacimento dei requisiti di che trattasi, si richiede se l’interpretazione sopra riportata è corretta”.

RISPOSTA:
L’interpretazione sopra riportata è corretta.


QUESITO:
Non avendo trovato indicazione dei lavori relativi alle fasi da V a IX, ho desunto dall'elaborato B8 del progetto definitivo, che nel presente intervento debbano essere eseguiti i seguenti lavori:
• parte rilevato perimetrale afferente F3;
• fossa F3;
• parte regimazione acque superficiali afferente F3;
• edifici sbocco tubi F3;
• collegamento fra edifici F3 e centrale estrazione biogas;
• quota parte impianto elettrico;
• quota parte piezometri;
• quota parte opere a verde;
• sopraelevazione a + 4,00 m settore F3;
• sopraelevazione a + 7,00 m settore F1 - F2 - F3.
Inoltre:
restano esclusi dai lavori i pozzi biogas e le relative reti di collegamento ai collettori?

RISPOSTA:
L'interpretazione è corretta: la costruzione della discarica è suddivisa in nove fasi, di cui quattro già realizzate e le restanti cinque oggetto del presente appalto, come riportato in dettaglio a pagg. 41-42 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disponibile sul sito di SRT.
Restano escluse le opere di chiusura.


QUESITI:
1. Nel caso di raggruppamento temporaneo di n. 4 liberi professionisti è corretto che il personale tecnico medio annuo venga calcolato come 4 (disciplinare di gara art. 2.3, lett. d)?
2. Nel caso di raggruppamento temporaneo all’operatore economico capogruppo permane la necessità di soddisfare il requisito del 50% del personale tecnico utilizzato (disciplinare di gara art. 5.1, lett. a – requisito personale tecnico utilizzato)?
3. Nel caso di ricorso all’avvalimento per la soddisfazione del solo requisito di cui sopra (disciplinare di gara art. 5.1, lett. a – requisito personale tecnico utilizzato: 50% all’operatore economico capogruppo) l’ausiliario può essere un libero professionista singolo che negli ultimi tre anni ha firmato progetti congiuntamente all’operatore economico capogruppo?
4. Nell’allegato D1 – dichiarazioni dell’ausiliario tra le tipologie di rapporti utili individuati nella tabella a pag. 8, si evince la possibilità che l’ausiliario possa essere:
- 1. Titolari, associati professionisti
- 2. ( … )

È corretto che l’ausiliario sia un singolo libero professionista? In questo caso è possibile che l’avvalimento venga fatto da un membro del raggruppamento temporaneo?

5. Nel caso di ricorso all’avvalimento per la soddisfazione del solo requisito di cui sopra (disciplinare di gara art. 5.1, lett. a) – requisito personale tecnico utilizzato: 50% all’operatore economico capogruppo) in cui l’ausiliario è un consulente con fatturato rispetto al titolare (che non è l’operatore economico capogruppo) superiore al 50% che genere di “contratto su base annua” si intende? E quest’ultimo deve avere firme su progetti affini a quello oggetto del bando di gara, anche se non entra nei requisiti dell’importo lavoro e dei servizi di punta (disciplinare di gara art. 5.1, lett. a) importo lavori superiore al 40% e lettera b)?

RISPOSTE:
1.
2.
3.
4. È possibile che l'ausiliario sia un libero professionista. Considerato che il Disciplinare di gara, al punto D.2, impone al soggetto ausiliario di presentare una dichiarazione con la quale “attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria” si ritiene che sia legittimo che il soggetto ausiliario partecipi alla gara nello stesso raggruppamento temporaneo.
5. Non essendo diversamente specificato si intende qualsiasi forma contrattuale prevista dal Codice Civile. Il disciplinare di gara non specifica la natura dei lavori a cui deve partecipare il consulente su base annua, per cui si ritiene che non sia richiesto che essi siano affini a quelli oggetto del bando.

A seguito di ulteriori approfondimenti legali inerenti gli ultimi quesiti, si precisa quanto segue:

1. Sì, è conforme alla natura dell'ATI e alla finalità dell'istituto;
2. Sì, non sono previste deroghe alla disciplina dell'art. 261, comma 7, D.P.R. 207/2010;
3. Sì, il limite del frazionamento riguarda il requisito di cui all'art. 5.1), lett. b) del Disciplinare di gara. Si rammenta, inoltre e in via generale, che l’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta: quindi, ad esempio, nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l’avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266.
4. Sì; si riporta in merito quanto espresso dall'AVCP, con propria determinazione n. 2/2012: "Le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE prevedono in capo agli operatori economici la facoltà di ricorrere all’avvalimento a prescindere dalla natura giuridica dei legami con l’ausiliaria ed aggiungono che, alle medesime condizioni, un gruppo di imprese può far valere le capacità dei partecipanti al gruppo o anche di altri soggetti, senza limitazioni (art. 54, par. 5, direttiva 2004/17/CE, art. 47, par. 3 e art. 48, par. 4, direttiva 2004/17/CE). Pertanto, nel caso in cui il bando o il disciplinare, nell’ambito di un appalto di servizi o forniture, stabiliscano requisiti minimi di partecipazione per la capogruppo o per le mandanti all’interno di un R.T.I., queste possono tutte ricorrere all’istituto dell’avvalimento per provare la capacità prescritta. In tale prospettiva, non esistono limitazioni all’applicazione dell’istituto, con la conseguenza che deve essere ritenuto possibile l’utilizzo dell’avvalimento esterno (da parte di un’impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l’ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell’impresa avvalsa)".
5. parte 1^: è un contratto di consulenza o di prestazione d'opera intellettuale, che dir si voglia;
5. parte 2^: sussistono i limiti di cui all'art. 5.1), lett. b) del Disciplinare di gara,oltre a quello di cui espresso al precedente quesito, estratto dalla succitata determina n. 2/2012 dell'AVCP.


QUESITO:
In relazione alla gara di cui all’oggetto siamo a chiedere se il mandante giovane professionista facente parte del costituendo RTP deve avere una specifica percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Nel qual caso deve possedere la corrispondente percentuale di requisiti di ordine speciale?

Nello dettaglio quindi: se nella compilazione dell’allegato A1 bisogna dimostrare il possesso di “quota” dei requisiti speciali e a pagina 11 indicare la ”quota” di partecipazione al RTP?

Conseguentemente il giovane professionista deve compilare anche l’allegato E?

RISPOSTA:
Visto il punto f.4 dell’articolo 2 parte prima del Disciplinare di Gara:
“ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza, quale progettista, di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

E viste anche, tra le altre, le sentenze Consiglio di Stato sez. V 24/10/2006 n. 6347, TAR Veneto Venezia sez. I 28/2/2008 n. 492, TAR Calabria Reggio Calabria 8/5/2013 n. 268, TAR Calabria Reggio Calabria 8/5/2013 n. 268

si ritiene che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza:

Per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto il c. 7 dell'art. 90 del codice dei contratti (D.lgs. n. 163/06), parla soltanto di "presenza" di un “giovane professionista”, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il “giovane professionista” al raggruppamento
nel caso in cui il “giovane professionista” venga indicato come associato, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione, vista la finalità promozionale della previsione normativa.
È sufficiente, pertanto, che i requisiti di partecipazione previsti dal bando siano interamente assolti dagli altri professionisti.