BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SERVIZI TECNICI CONNESSI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE A +11 DELLA DISCARICA DI TORTONA (VASCHE ABCDEF) E DELLA DISCARICA DI NOVI (VASCA 6)

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 200

CUP N. D36D09000040005 - CIG N. 66109822EE
CUP N. D66D09000010005 - CIG N. 66110180A4

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 18.04.2016 — Ore 17:30 | Modalità di apertura delle offerte: 20.04.2016 — Ore 9:30


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DOCUMENTAZIONE


Bando progettazione
Offerta Economica
Contratto Disciplinare Dich b
Disciplinare Dich Consorziato
Documento preliminare alla Progettazione (Novi Ligure) Dich Ausiliario
Documento preliminare alla Progettazione (Tortona) Elenco Servizi
Corrispettivi Dich Offerente

QUESITI SUL BANDO E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Quesito n. 1
In relazione al richiesto requisito: "… lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo euro: € 4.350.000,00 di cui, ferme le specificazioni previste dal disciplinare di gara, alle seguenti classi/categorie ex D.M. n. 143 del 31/10/2013: classe/categoria IB.04, importo: € 4.350.000,00”, si chiede conferma della possibilità di utilizzare servizi ASSOLUTAMENTE analoghi espletati però in classi e categorie VIIa oppure media Via-VIIa, come abitualmente venivano tarate le certificazioni/parcelle prima dell’introduzione delle nuove classificazioni.

Risposta n. 1
Si richiama il Disciplinare di Gara, Parte xx, punto 2.3, lettera b.3: "Ai fini del requisito, nei lavori appartenenti alla classe/categoria IB.04 possono essere computati i lavori appartenenti alle classi/categoria previste dalle norme precedentemente in vigore, in base alla tabella “corrispondenze” della Tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 2013 ; si ritengono ovviamente validi anche tutti i lavori che riguardino esplicitamente le discariche controllate, qualunque sia la classe a loro attribuita; saranno valutate anche le opere affini secondo la disciplina prevista dalla determinazione n. 7/99 della Autorità di Vigilanza sui LL.PP.;"


Quesito n. 2
Con riferimento al punto 2.3 del Disciplinare, si chiede se è ammesso il possesso dei requisiti tecnici in classe IB.05 (ex II/b) anziché in classe IB.04 (ex II/a).

Risposta n. 2
Si richiama, a tale proposito, quanto riportato nella Determinazione dell'ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015: "Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare
requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949."
Si ritiene, pertanto, che la progettazione di opere in classe IB.05 (Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.) non possa essere idonea a comprovare requisiti per servizi tecnici in categoria IB.04 (Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti), fermo restando quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, Parte prima, punto 2.3, lettera b.3: "Si ritengono ovviamente validi anche tutti i lavori che riguardino esplicitamente le discariche controllate, qualunque sia la classe a loro attribuita".


Quesito n. 3
Al paragrafo 2.5 (pag. 10/33) del Disciplinare di Gara è precisato che "….. ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedenti Capo 2.3 anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società …….”.

L’art. 253, comma 15, del D.Lgs. 163/06 recita invece che “….. le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società ...……”.

In riferimento a quanto sopra si chiede se il periodo di riferimento indicato nel disciplinare di gara (3 anni) sia da considerarsi un refuso e resti quindi valido quanto previsto dalla norma citata (5 anni).

Risposta n. 3
L’art. 253, comma 15, del D.Lgs. 163 del 2006 recita:
“…le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

In riferimento a quanto richiesto, il periodo di riferimento indicato al Paragrafo 2.5 (pag. 10/33) del Disciplinare di Gara, deve considerarsi un refuso restando, pertanto, valido quanto indicato dalla norma citata ovvero “..per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione..”, comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007, poi dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011.


Quesito n. 4
I requisiti in categoria IB.06 ed IB.07 (ex II b e II c), comunque riferiti ad impianti complessi per rifiuti solidi, possono essere assimilabili e sostitutivi a quelli in categoria IB.04?

Risposta n. 4
In merito al quesito in oggetto si richiama quanto riportato nella Determinazione dell'ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015:
"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949."

Si ritiene, pertanto, che la progettazione di opere in classe IB.06 (ex II b –“.. Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti..”) e IB.07 (ex II c - Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti) possa essere idonea a comprovare requisiti per servizi tecnici in categoria IB.04 (Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti), esclusivamente nel caso in cui faccia riferimento alla Destinazione Funzionale "discariche con trattamenti" fermo restando quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, Parte prima, punto 2.3, lettera b.3: "Si ritengono ovviamente validi anche tutti i lavori che riguardino esplicitamente le discariche controllate, qualunque sia la classe a loro attribuita".


Quesito n. 5
Con riferimento al punto 3 comma a) (pag. 11/33) del Disciplinare di Gara (documentazione ad illustrazione dell’offerta tecnica), si chiede conferma che, nel caso di Raggruppamento Temporaneo, il ‘servizio analogo’ oggetto della relazione richiesta al sotto-comma a.1), possa essere rappresentato da un servizio svolto da uno dei componenti il Raggruppamento.

Risposta n. 5
Si conferma che, nel caso di Raggruppamento Temporaneo, il ‘servizio analogo’ oggetto della relazione richiesta al sotto-comma a.1), possa essere rappresentato da un servizio svolto da uno dei componenti il Raggruppamento.
Si segnala il punto 5.1 lett. a) a pag. 12 del Disciplinare di gara: "a) ai sensi dell’articolo 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 all’operatore economico capogruppo mandatario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
--- il requisito dei lavori per i quali sono stati volti i servizi, ex articolo 263, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, di cui al punto III.2.3), lettera b), del bando di gara, nella misura di almeno il 40 (quaranta) per cento di quanto richiesto al candidato singolo ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera b);"


Quesito n. 6
Per il bando in oggetto chiedo cortesemente la risposta al seguente quesito.
La nuova progettazione a che livello di approfondimento può arrivare? Ossia è possibile la revisione delle opere finali della discarica, e illustrazione delle scelte migliorative nella relazione metodologica a.2, come: la copertura superficiale, l’impianto di captazione del biogas, ecc.?

Risposta n. 6
Premesso che le valutazioni di natura tecnica sono di competenza della Commissione Giudicatrice, si evidenzia che il contenuto della "Relazione metodologica" è così descritto al punto 3 del disciplinare di gara: "Modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara: una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione e all’organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione che di direzione dei lavori, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico".
Pertanto ciascun concorrente dovrà valutare se il contenuto della propria relazione metodologica è pertinente con quanto richiesto, anche in considerazione della successiva lettera f) che si riporta integralmente:
"f) l’offerta tecnica:
f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco;"


Quesito n. 7
La documentazione di gara individua sia per la discarica sita in Comune di Novi Ligure sia per la discarica sita in Comune di Tortona la realizzazione delle seguenti prestazioni professionali:

• Progettazione preliminare,
• Progettazione definitiva, VIA e variante sostanziale AIA,
• Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
• Direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Nel documento preliminare alla progettazione del sito di Novi Ligure si specifica al punto 2.3 che la sopraelevazione di 4,00m sarà ottenuta mediante la realizzazione di sponde in argilla e che l’intervento prevede anche la progettazione esecutiva e direzione lavori della sopraelevazione a +7,00m già autorizzata.
Nel documento preliminare alla progettazione del sito di Tortona si parla della sola sopraelevazione d 4,00m.
Dall’analisi del documento individuante la Determinazione dei corrispettivi emerge altresì che per ognuno dei due siti oggetto di gara esiste un importo lavori a cui sono applicate le prestazioni professionali per la progettazione preliminare, definitiva e VIA ed un importo lavori a cui sono applicate le prestazioni di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (solo questi ultimi sono riportati nei documenti preliminari alla progettazione citati sopra).
Sembrerebbe quindi che le attività di progettazione esecutiva ed esecuzione siano riferite a fasi progettuali già autorizzate mentre le fasi di progettazione preliminare e definitiva + VIA siano riferite a opere da autorizzare ex-novo.

Si richiede quindi cortesemente di chiarire quali sono le lavorazioni che sono oggetto di offerta per ciascun sito con riferimento alle varie attività di sopraelevazione delle discariche?

Risposta n. 7
Le lavorazioni che sono oggetto di offerta per ciascun sito, con riferimento alle varie attività di sopraelevazione delle discariche, sono indicate in dettaglio nel Documento preliminare alla progettazione.

Tali lavorazioni sono, in sintesi, le seguenti:

Novi - vasca 6 = Sopraelevazione da +4 a +7 metri (già autorizzata), Progettazione esecutiva + Direzione lavori + C.S.E.

Novi - vasca 6 = Sopraelevazione da +7 a +11 metri, Progettazione preliminare, definitiva, VIA e variante AIA, Progettazione esecutiva, Direzione lavori e C.S.E.

Tortona – vasche ABCDEF = Sopraelevazione da +7 a +11 metri, Progettazione preliminare, definitiva, VIA e variante AIA, Progettazione esecutiva, Direzione lavori e C.S.E.


Quesito n. 8
Il dubbio riguarda l'importo da inserire in Polizza alla voce COSTO COMPLESSIVO OPERA.
Da una lettura incrociata di alcuni punti del bando, vedasi artt. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, e II.2.1) Quantitativo o entità totale, l'importo della cauzione provvisoria risulta essere pari al 2% della somma degli importi di cui ai numeri 4 del citato art. II.2.1.
Ne consegue che in Polizza il COSTO COMPLESSIVO OPERA debba essere pari ad € 131.010,26.

Al fine di non incorrere in errori chiedo a codesta Spett.le Amministrazione conferma di tale importo.

Risposta n. 8
Confermiamo l’importo di € 2.620,21 così come indicato al Punto III.1.1, lettera a) del Bando di gara:
“ai concorrenti è richiesta la cauzione provvisoria di euro € 2.620,21 relativa alle sole prestazioni di cui al punto II.2.1), numero 4), ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 75 commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e degli articoli 127, 128 e 268 del d.P.R. n. 207 del 2010”;
L'importo della cauzione provvisoria risulta essere pari al 2% della somma degli importi di cui ai numeri 4 dell’art. II.2.1 del Bando equivalenti rispettivamente ad € € 75.023,14 per la discarica di Tortona ed € 55.987,12 per quella di Novi e pari ad un totale di € 131.010,26.


Quesito n. 9
Siamo uno studio tecnico (…). Condurremo la Direzione lavori direttamente con ns personale con periodicità settimanale (1 sopralluogo a settimana) o quando la Committente ce lo richieda espressamente.
Ci avvarremo comunque della collaborazione di uno Studio della zona (pochi km dai siti oggetto di gara), al quale sarà affidato l’incarico di assistenza alla DLL nei giorni in cui non saremo presenti e sotto nostre precise indicazioni.
Non formeremo una RTP, in quanto abbiamo già tutte le altre figure professionali richieste.
Chiediamo se, in questa sede di gara, sia necessario presentare i requisiti che deve possedere lo studio di cui di avvarremo come collaboratore; richiediamo inoltre se vi sono particolari altre procedure in merito.

Risposta n. 9
Riteniamo che l’assistenza alla DLL nei giorni in cui non sarete presenti, seppur sotto vostre precise indicazioni, se affidata a soggetto esterno al concorrente, configuri una fattispecie di sub-appalto e pertanto debba essere soggetta a quanto previsto al punto 2, lettera c), Parte prima, del Disciplinare di gara il quale, indicando la documentazione richiesta in sede di offerta, prevede “limitatamente ai concorrenti che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006”.
Ai sensi dell’articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, “in tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.”
Riteniamo, pertanto, che l’incarico professionale del DLL non possa essere affidato al di fuori delle competenze del concorrente in quanto non rientrante nei casi di ammissibilità di sub appalto previsti dalla norma.


Quesito n. 10
Per i requisiti di capacità tecnica punto 2.3.b.1) nel caso in cui per un lavoro sia stato svolto la prestazione di direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza tale requisito concorre nella misura del 60%?

Risposta n. 10
Riteniamo che, per i requisiti di capacità tecnica nel caso in cui, per un lavoro, siano stati svolti la prestazione di direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza, tale requisito concorra nella misura del 60% così come indicato al Punto 2.3, lettera b.1), Parte prima, del Disciplinare di gara.

Al Punto 2.3, lettera b.1) si riporta, infatti, che:
i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
• progettazione preliminare: in tal caso l’importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell’importo di quest’ultimo;
• progettazione definitiva;
• progettazione esecutiva;
• coordinamento per la salute e sicurezza nei canteri: in tal caso l’importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell’importo di quest’ultimo;
• direzione dei lavori: in tal caso l’importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell’importo di quest’ultimo.


Quesito n. 11
Nella dimostrazione dei servizi svolti è necessaria allegare certificazione prodotta dal committente una volta acquisito l’incarico, o è sufficiente l’autocertificazione?

Risposta n. 10
In fase di presentazione dell’offerta è richiesta la sola dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale come indicati al punto 2.3, Parte prima, del Disciplinare di gara.
In fase di comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n.163 del 2006, la documentazione necessaria è indicata al punto 9.1, Parte seconda, del Disciplinare di gara.


Quesito n. 12
a)
In merito al punto 7 comma d), della dichiarazione relativa alla domanda di partecipazione (Allegato A.2) si chiede come deve essere compilata la tabella nel caso di società di recente costituzione (nella fattispecie costituzione dall'aprile 2015). In particolare si chiede se il numero medio annuo di personale tecnico può essere calcolato sulla base dell’effettiva durata della operatività della società (nel caso in oggetto pari a 287 giorni nell'ultima annualità di riferimento del 2015).
b) In merito al punto 7 comma e) si chiede in che modo per il requisito relativo al personale tecnico medio annuo ci si può avvalere dei requisiti del direttore tecnico e, nel caso quale documentazione è necessario allegare.

Risposta n. 12
a) Riteniamo che il numero medio annuo di personale tecnico non possa essere calcolato sulla base dell’effettiva durata della operatività della società ai sensi dell’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006, la cui applicazione è esplicitamente limitata alla “ Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi” e non alla capacità tecnica degli stessi.
b) Relativamente al requisito concernente il personale tecnico medio annuo nei casi normati dall’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, riteniamo che ci si possa avvalere dei requisiti del direttore tecnico sommando i requisiti della società di recente costituzione limitatamente al periodo di sua esistenza, periodo nel quale i requisiti richiesti devono comunque sussistere interamente, con i requisiti posseduti nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, dai soci della società (qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa) e dai direttori tecnici e dai professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa (qualora costituite nella forma di società di capitali), così come indicato al punto 7, lettera d) dell’allegato A.2.
La documentazione da allegare sarà, pertanto, quella indicata al punto 7, lettera d) del citato allegato, mediante la quale il Direttore tecnico (o comunque ciascuno dei soggetti sopra elencati) dovrà dichiarare di aver utilizzato il numero medio annuo di personale tecnico (calcolati in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara), nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ad integrazione del personale impiegato dal concorrente nel periodo di attività.


Quesito n. 13
a)
si richiede se ai sensi del punto 3 (Parte Prima) e del punto 3 (Parte Seconda) del Disciplinare di Gara, nella formulazione (all’interno della relazione Metodologica- Modalità di svolgimento delle prestazioni di cui la punto IV.2.1,numero2 del Bando) dell’Organigramma delle “risorse umane che si intendono impiegare” le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza (fase di Progettazione e fase di Esecuzione) possono essere assunte, quale responsabili per conto del RTP, da Professionisti qualificati come Mandanti all’interno del RTP stesso e non direttamente da professionisti appartenenti al Mandatario

b) Inoltre, volevamo chiedere se è possibile acquisire da parte di SRT attestato dell’avvenuto sopralluogo effettuato dal Costituendo RTP in data 31 Marzo 2016

Risposta n. 13
a) Riteniamo che le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza (fase di Progettazione e fase di Esecuzione) possano essere assunte, quale responsabili per conto del RTP, da Professionisti qualificati come Mandanti all’interno del RTP stesso e non direttamente da professionisti appartenenti al Mandatario.
L’organigramma delle “risorse umane che si intendono impiegare” dovrà essere indicato in maniera coerente compilando il modello allegato A.1, ai punti 10.a) e 10.b).

b) Al punto 2, lettera k), Parte prima, del Disciplinare di gara si dichiara che
“il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione”.