BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

LAVORI DI POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN NOVI LIGURE – SOPRAELEVAZIONE A +4 MT. COMPARTI 6.1 E 6.2.- PROGETTO ESECUTIVO 2°STRALCIO

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006

CUP N. D66D09000010005 - CIG N. 66330283DD

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 27.04.2016 — Ore 17:30 | Modalità di apertura delle offerte: 29.04.2016 — Ore 9:30


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DOCUMENTAZIONE

Bando

Disciplinare

Dich. A Qualificazione

Dich. B

Dich. C

Dich. Aus. D

Dich. E

Offerta Economica

QUESITI

Quesito n. 1
In merito al criterio di aggiudicazione stabilito si chiede se si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt.86, comma 1, e 122, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, ove quindi non verrà, di conseguenza, valutata la congruità dell’offerta e la ditta, pertanto, non presenterà la giustificazione dei prezzi offerti.

Risposta n. 1
In merito al quesito in oggetto si richiama quanto riportato al punto 1, lettera c), Parte Seconda, del Disciplinare di Gara (pag.12/22):
“la Stazione appaltante non si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale alle condizioni di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, commi 1 e 3, 87 e 88, del citato decreto legislativo, come previsto al successivo Capo 3, lettera c)”.


Quesito n. 2
Siamo una società neocostituita e non disponiamo né di attestazione SOA né di certificazione di qualità ISO 9001, di conseguenza intendiamo sfruttare lo strumento dell’avvalimento sia per le categorie SOA OG12 III bis oltre che per la certificazione di qualità ISO 9001.
A sostegno della Ns richiesta invio in allegato la sentenza del Consiglio di Stato del 24 luglio 2014 n. 3949 che esprime parere favorevole in merito.

Risposta n. 2
Con determinazione ANAC n.2 del primo agosto 2012, si richiama l'art. 49, comma 1, del Codice degli Appalti il quale ammette l’avvalimento in occasione della singola gara anche per i lavori pubblici e, quindi, consente di ricorrere all’attestazione SOA di un’altra impresa. Per poter correttamente avvalersi dei requisiti speciali di un soggetto terzo, un operatore economico deve, secondo quanto indicato dalla norma, possedere i requisiti generali di cui all’art. 38, nonché operare nel settore nel quale va inquadrata la prestazione oggetto della gara, ai sensi dell’art. 39 del Codice. Secondo l'ANAC, ciò implica che anche un’impresa del tutto sprovvista dell’attestazione SOA possa fare ricorso all’attestazione SOA di un operatore economico terzo, purché operi abitualmente nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese.
La sentenza del Consiglio di Stato del 24 luglio 2014 n. 3949 afferma, inoltre, che:
"Se è vero, infatti, che il limite di operatività di cui all'art. 49, comma 2, lett. f), del codice dei contratti pubblici, di per sé suscettibile di un amplissimo campo operativo, è dato dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 88 del d.p.r. n. 207 del 2010, che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo nella misura richiesta - impegno che potrebbe essere facilmente eluso ove fosse consentito il ricorso a formule vaghe - deve ritenersi valido ed efficace un contratto di avvalimento il cui contenuto manifesti l'impegno serio e la effettiva messa a disposizione dei requisiti e mezzi di cui l'ausiliata è carente".
Con la stessa determinazione ANAC di cui sopra si specifica inoltre che, in ogni caso, spetta alla stazione appaltante valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall’impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.
Pertanto, non solo sarà necessario produrre il contratto di avvalimento, ma lo stesso dovrà dettagliare la messa a disposizione delle risorse, non essendo sufficiente una dichiarazione generica. A tal fine verranno effettuate attente verifiche da parte della stazione appaltante atte a provare l’effettiva disponibilità delle risorse prestate e il concreto utilizzo delle stesse durante la fase esecutiva dei lavori.


Quesito n. 3
In riferimento alla gara in oggetto , si richiede con la presente conferma della NON obbligatorietà del sopralluogo assistito in sito, fermo restando il punto 2 lettera k del disciplinare di gara.

Risposta n. 3
iI concorrenti, ai sensi del punto VI.3, lettera l) del Bando di gara hanno l’obbligo di dichiarare "di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni (…)".
Allo stesso punto si dichiara che la Stazione appaltante non rilascerà alcun attestato di avvenuto sopralluogo.


Quesito n. 4
In ottemperanza alle disposizioni vigenti si chiede venga rettificato il Bando prevedendo la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e non al 10% come erroneamente riportato.

Risposta n. 4
Ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della legge n. 11/2015, così come modificato dall'art. 7 comma 1 della legge n. 21/2016, si conferma che:

"Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l’anticipazione di cui all’articolo 26ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale".

Il Bando di Gara riporta erroneamente al PUNTO III.1.2) LETTERA b) "anticipazione nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 26ter, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 " e va pertanto rettificato prevedendo “la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale”.


Quesito n. 5
In ottemperanza a quanto stabilito dal legislatore con l'ultima revisione dell'articolo 82 al comma 3 e all'atto di indirizzo della Regione Piemonte chiediamo che:
Venga quantificato l'importo della manodopera non soggetto a ribasso;
Vengano rettificati Bando e Disciplinare nelle parti in cui riportano la suddivisione degli importi a base d'asta prevedendo che il ribasso venga effettuato "al netto delle spese relative al costo del personale" oltre che, come peraltro già previsto, "delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (cfr. art 82 c. 3 Dlgs 163/2006 così come modificato dall'art. 32, comma 7 bis, legge n. 98 del 2013)

Risposta n. 5
Ai fini della richiesta di quantificazione dell’importo per la manodopera non soggetta a ribasso, giova richiamare quanto formulato con l’atto di segnalazione A.V.C.P. n. 2 del 19.03.2014.
“In particolare, a fronte di due possibili diverse interpretazioni proprio dell’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’una che riconosce all’impresa l’onere di indicare separatamente nella propria offerta economica le voci di costo relative al personale, l’altra secondo cui tale voce di costo, come quella relativa alla sicurezza, debba essere determinata ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarle al confronto competitivo, si è osservato che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.
(…) la predeterminazione del costo complessivo del personale, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all’aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. In entrambe le ipotesi si avrebbe l’effetto contrario a quello che la norma si prefigge di realizzare.
Pertanto, la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo più basso scaturisce proprio dall’offerta prospettata dal concorrente e, quindi, compete al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto.
Altresì si ritiene che lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruità dell’offerta, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.”

A tal fine si vedano anche:
Il Parere A.N.AC. 5/8/2014 n. 26
La sentenza TAR Lazio Roma sez. I ter 26/9/2014 n. 10028
La sentenza TAR Piemonte sez. I 6/2/2015 n. 250
La sentenza TAR Lazio Roma sez. II 30/3/2015 n. 4712
La sentenza TAR Lombardia sez. IV 23/4/2015 n. 1021


NON si ritiene, pertanto, di dover procedere con la quantificazione degli importi richiesti e SI RITIENE che il bando ed il disciplinare di gara siano conformi al dettato normativo ed alla giurisprudenza prevalente.


Quesito n. 6
1) Dovendo partecipare alla gara quale impresa Cooptata con un impresa singola il dubbio che mi sorge è quello che compilando l'Allegato E devo ugualmente produrre atto d'impegno?;
2) La polizza provvisoria deve riportare il nome di tutte e due le imprese? (Partecipante e Cooptata);
3) Il plico deve riportare i dati di tutte e due le imprese? (Partecipante e Cooptata);
4) Dovendo produrre il PASSOE non mi da la voce Cooptato.

Risposta n. 6
1) NO, basta compilare l'allegato E senza produrre atto di impegno;
2) NO, la polizza non deve obbligatoriamente riportare il nome di entrambe le imprese;
3) NO, il nome della cooptata può non comparire sul plico;
4) NON è richiesto PASSOE per la Cooptata.